Cessione del credito: la prova dell’acquisto e la comunicazione al debitore
La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
Una selezione dei provvedimenti ottenuti nell’attività di assistenza e rappresentanza in giudizio dello Studio, accompagnati dall’analisi delle questioni affrontate.
La Corte d’Appello di Lecce esamina il contratto di cessione, l’elenco dei crediti trasferiti e la PEC inviata al debitore.
La Corte d’appello di Catania conferma l’inibitoria e distingue la disciplina dei bonus dai limiti alla loro presentazione.
Il Tribunale di Napoli indica misure concrete su caratteri, immagini, colori e contenuti delle comunicazioni relative ai bonus.
Ammesse a Milano le domande compensativa e inibitoria: il giudizio prosegue anche sul rilievo dell’informazione ai consumatori.
Il nuovo calendario di pagamento incide sull’esigibilità della prestazione; il danno da un investimento mancato richiede comunque prova specifica.
Il Tribunale di Napoli ammette il controllo tardivo sulle clausole, ma conferma il credito perché il finanziamento era già giunto a scadenza.
Il Tribunale di Catania esamina bonus, programmi fedeltà e conti alla rovescia nella comunicazione del concessionario.
Il Tribunale di Milano ammette l’azione compensativa e distingue il filtro iniziale dall’accertamento dei singoli rimborsi.
La Corte d’appello conferma l’esito favorevole al terzo proprietario, distinguendo i limiti delle nuove allegazioni dal valore probatorio dell’avviso di cessione.
Il Tribunale di Latina distingue il disconoscimento della firma dalla contestazione della conformità della copia del contratto.